Art. 3.

      1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione, le attività e l'organico degli Istituti italiani di cultura all'estero, decidendo, in base ai programmi generali ed alle risorse disponibili, il numero e la dislocazione di tali Istituti. Predispone altresì modi diversi di operare per la cultura, la lingua e l'immagine italiane nei luoghi del mondo in cui il Dipartimento non può valersi della presenza di Istituti italiani di cultura.